Via Salinguerra, 21 44121 Ferrara (FE)
A Bal’danza APS è possibile devolvere il 5×1000 indicando il codice fiscale
93060120388 e firmando nell’apposito spazio “Sostegno degli Enti del Terzo Settore iscritti al RUNTS di cui all’art. 46, c. 1, del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117”
Ogni mese gli eventi che si terranno a breve, i consigli di Bal’danza e tanto altro direttamente sulla tua mail.
ASSOCIAZIONE BAL’DANZA APS
STATUTO
Titolo I – Denominazione e sede
Art. 1.1. – È costituita, ai sensi del Codice Civile, della legge nazionale 6 giugno 2016 n. 106 e del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117, così come modificato dal D.Lgs. 3 agosto 2018 n. 105, una Associazione di Promozione sociale denominata: BAL’DANZA APS, con sede nel Comune di Ferrara, operante senza fini di lucro, già esistente dal 10 febbraio 2003.
Il cambiamento dell’indirizzo nell’ambito dello stesso Comune non costituisce variazione dello Statuto e le comunicazioni agli uffici competenti saranno effettuati dal Presidente dell’Organo di Amministrazione nonché legale rappresentante.
Titolo II – Scopo
Art. 2.1. – L’Associazione persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale attraverso lo svolgimento continuato di attività di interesse generale ai sensi dell’Art. 5 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117, così come modificato dall’art. 3 del D.Lgs. 3 agosto 2018 n. 105, prevalentemente a favore degli associati e di terzi avvalendosi in modo prevalente dell’attività di volontariato dei propri associati. Ai sensi dell’art 5 del codice del terzo settore l’associazione svolge attività d’interesse generale nei seguenti settori:
Organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale.
In particolare, per la realizzazione dello scopo prefisso e nell’intento di realizzare interessi a valenza collettiva, l’Associazione si propone di: promuovere la danza, la musica e il teatro attraverso l’organizzazione di corsi, seminari, convegni e manifestazioni culturali di vario tipo sia sul territorio italiano che all’estero.
Titolo III – Carattere dell’Associazione e Principi ispiratori
Art. 3.1. – L’Associazione ha carattere volontario e opera per fini culturali: è apolitica e apartitica; non ha fini di lucro; garantisce la democraticità della struttura, l’elettività e la gratuità delle cariche associative, nonché quella delle prestazioni fornite dai soci volontari.
Art. 3.2. – Le attività sono rivolte agli associati ed a terzi e sono svolte dall’Associazione tramite prestazioni personali e spontanee dei propri aderenti: l’attività dei soci non può essere retribuita in alcun modo. Ai soci possono essere rimborsate dall’Associazione solo le spese documentate e autorizzate dall’Organo di Amministrazione.
Titolo IV – Durata
Art. 4.1. – L’Associazione ha durata illimitata.
Titolo V – Soci
Art. 5.1. – Possono divenire soci tutte le persone fisiche nonché le società, le associazioni e gli enti di vario tipo, sia privatistici che pubblicistici, con o senza personalità giuridica, nei limiti previsti dalla legge, purché interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali, nonché le persone che partecipano alle attività sociali.
Art. 5.2. – Tutti i soci sono tenuti ad osservare le norme del presente Statuto e dell’eventuale regolamento interno che dovrà essere approvato con delibera dell’Assemblea.
Art. 5.3. – Il numero degli aderenti è illimitato. L’adesione all’Associazione è a tempo indeterminato, fermo restando in ogni caso il diritto di recesso.
Tutti i soci hanno diritto di prendere visione di tutti gli atti deliberativi e di tutta la documentazione relativa alla gestione dell’Associazione ossia dei libri sociali, con possibilità o di ottenerne copia facendone richiesta scritta anche per via informatica all’Organo di Amministrazione il quale potrà fornire le copie richieste entro 30 giorni dalla richiesta o con la possibilità di visionarli presso la sede dell’associazione alla presenza di almeno un componente dell’Organo di Amministrazione, facendone richiesta scritta anche per via informatica allo stesso Organo di Amministrazione il quale risponderà entro 15 giorni dalla richiesta.
Art. 5.4. – Ogni socio, iscritto nell’apposito registro, maggiore di età ed in regola con il pagamento della quota associativa, ha diritto di voto e, in particolare, ha diritto di voto nelle assemblee.
Art. 5.5. – Chi intende far parte dell’Associazione deve presentare domanda alla Presidenza. Con la presentazione della domanda e per la eventuale ammissione si intende che il nuovo associato abbia accettato l’atto costitutivo ed il presente Statuto e quanto deliberato dall’Assemblea e dall’Organo di Amministrazione anteriormente alla sua ammissione.
Sulla ammissione a socio delibera l’Organo di Amministrazione che curerà l’annotazione dei nuovi aderenti nel libro dei soci dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa annuale (con contestuale rilascio della tessera associativa) dandone comunicazione all’interessato.
L’eventuale reiezione della domanda deve essere sempre motivata e comunicata in forma scritta; l’aspirante associato non ammesso ha facoltà di fare ricorso contro il provvedimento alla prima assemblea degli associati che sarà convocata.
I soci cessano di appartenere all’Associazione:
a. per recesso, esercitato per iscritto entro il mese di dicembre di ciascun anno per avere effetto l’anno successivo;
b. per decesso;
c. per esclusione pronunciata dall’Organo di Amministrazione a causa di morosità o in caso di gravi violazioni delle norme contenute nel presente statuto e che arrechino grave pregiudizio al buon nome della Associazione.
L’esclusione dei soci è deliberata dall’Organo di Amministrazione. In ogni caso, prima di procedere all’esclusione, devono essere contestati per iscritto al socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica. Sull’esclusione l’associato ha facoltà di fare ricorso contro il provvedimento alla prima assemblea dei soci che sarà convocata. Fino alla data di svolgimento dell’Assemblea il provvedimento si intende sospeso. L’esclusione diventa operante dalla annotazione sul libro soci a seguito della delibera dell’Assemblea che abbia ratificato il provvedimento di esclusione adottato dall’Organo di Amministrazione.
Il recesso o l’esclusione del socio vengono annotati da parte dell’Organo di Amministrazione sul libro degli associati.
Art. 5.6. – La quota e/o il contributo associativo sono intrasmissibili e non saranno restituiti in nessun caso di cessazione di appartenenza all’Associazione.
Art. 5.7. – Tutti i soci in regola con il pagamento della quota associativa hanno il diritto di partecipare alle assemblee, di votare in assemblea, di prendere parte alle elezioni e di essere eletti alle cariche sociali; di svolgere lavori volontari preventivamente concordati; di recedere dall’Associazione.
Tutti i soci hanno parità di diritti ed hanno il diritto/dovere di prestare la loro attività di volontariato personalmente.
I soci sono obbligati a:
TITOLO VI – Organi Sociali
Art. 6.1. – Sono Organi dell’Associazione:
Art. 6.2. – Tutte le cariche elettive sono gratuite, così pure gli eventuali incarichi attribuiti ai soci; sono fatti salvi i rimborsi delle spese, che dovranno essere preventivamente autorizzate e documentate.
TITOLO VII – Assemblea Generale dei Soci
Art. 7.1. – L’Assemblea può essere ordinaria e straordinaria e viene convocata almeno quindici giorni prima con avviso spedito ad ogni socio con qualsiasi mezzo ritenuto idoneo, compresa la spedizione con mezzi elettronici. Con lo stesso avviso potrà essere indetta la seconda convocazione per il caso in cui la prima andasse deserta.
Art. 7.2. – L’Assemblea ordinaria viene convocata dal Presidente dell’Organo di Amministrazione almeno una volta all’anno entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio di ciascun anno per l’approvazione del bilancio o del rendiconto consuntivo, nonché ogni volta in cui la richiesta sia effettuata o dall’Organo di Amministrazione o da almeno un decimo degli associati.
Inoltre all’Assemblea ordinaria sono attribuiti i seguenti compiti:
Art. 7.3. – L’Assemblea è convocata in seduta straordinaria per:
Art. 7.4. – L’Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà dei soci e delibera validamente con voto favorevole della maggioranza dei presenti.
In seconda convocazione, che non può avere luogo nello stesso giorno fissato per la prima, l’assemblea ordinaria è validamente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti o rappresentati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
L’Assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita quando sono presenti due terzi degli associati aventi diritto di voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
Nell’ipotesi di convocazione per modifiche statutarie, l’avviso di convocazione deve contenere l’indicazione degli articoli da modificare con il testo delle modifiche proposte e la deliberazione deve avvenire in presenza di almeno tre quarti degli associati e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In seconda convocazione occorre la presenza, in proprio o per delega, di almeno metà degli associati e il voto favorevole dei tre quarti dei presenti.
Qualora nella seconda convocazione non venisse raggiunto il quorum costitutivo, è possibile indire una terza convocazione, a distanza di almeno 15 giorni dalla seconda convocazione, nella quale la deliberazione in merito a modifiche statutarie sarà valida qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati purché adottata all’unanimità.
Tuttavia per deliberare lo scioglimento anticipato dell’associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati sia in prima che in seconda convocazione.
L’assemblea può essere convocata anche fuori dalla sede sociale, purché in Italia.
Art. 7.5. – La Presidenza dell’Assemblea spetta al Presidente dell’Organo di Amministrazione e, in sua mancanza, al Vice Presidente; in caso di assenza o impedimento di entrambi sarà presieduta dalla persona nominata dall’Assemblea.
Fungerà da Segretario dell’Assemblea persona designata dal Presidente.
Art. 7.6. – È ammessa la rappresentanza all’Assemblea mediante delega, che dovrà essere scritta in calce all’avviso di convocazione; la delega potrà essere data ad altro socio, ma ogni socio non potrà avere più di 1 (una) delega.
TITOLO VIII – L’Organo di Amministrazione
Art. 8.1. – L’Associazione sarà diretta e amministrata da un Organo di Amministrazione, nominato la prima volta con l’atto costitutivo dell’Associazione e successivamente dall’Assemblea ordinaria fra gli associati.
L’Organo di Amministrazione è composto da un numero variabile da cinque a nove membri, secondo quanto deliberato di volta in volta dall’Assemblea, che restano in carica per un triennio e potranno essere rieletti. L’Organo di Amministrazione elegge nel suo seno il Presidente, il Vicepresidente e il Segretario.
L’Organo di Amministrazione può essere revocato per gravi motivi dall’Assemblea con la maggioranza dei due terzi dei soci iscritti nell’apposito libro.
Art. 8.2. – Spetta all’Organo di Amministrazione curare l’attuazione degli scopi dell’Associazione. Esso potrà delegare parte delle sue facoltà per determinati compiti al Presidente o ad altre persone o commissioni speciali.
Art. 8.3. – Le adunanze dell’Organo di Amministrazione sono valide con la presenza della maggioranza dei suoi membri, compreso il Presidente. Le deliberazioni saranno prese a maggioranza degli intervenuti. Il Segretario redigerà apposito verbale delle adunanze stesse. L’Organo di Amministrazione potrà nominare tecnici e legali per questioni particolari.
Art. 8.4. – L’Organo di Amministrazione deve riunirsi almeno due volte all’anno ed è convocato:
Art. 8.5. – Sono compiti dell’Organo di Amministrazione:
L’Organo di Amministrazione ha tutti i poteri di ordinaria e di straordinaria amministrazione che non siano spettanti all’Assemblea dei Soci.
TITOLO IX – Il Presidente
Art. 9.1. – Il Presidente eletto dall’Organo di Amministrazione, dura in carica tre anni e, in ogni caso, il suo mandato scade contemporaneamente a quello dei membri dell’Organo di Amministrazione. Egli rappresenta l’Associazione in ogni atto, anche giudiziale, nei rapporti con gli associati e con i terzi; provvede alla direzione dell’Associazione; convoca in adunanza l’Organo di Amministrazione e in Assemblea gli associati; presiede le adunanze e le Assemblee e cura l’esecuzione delle deliberazioni.
In caso di impedimento o di assenza, le sue funzioni spettano al Vicepresidente.
TITOLO X – Il Collegio dei Revisori
Art. 10.1. – La gestione economico-finanziaria dell’Associazione è controllata dal Collegio dei Revisori dei Conti che verifica anche che essa corrisponda ai fini sociali indicati nello Statuto, nonché vigilando sul rispetto dello Statuto.
Tale Collegio, se nominato qualora ne ricorrano i presupposti di legge, è composto da tre membri di cui uno con funzione di Presidente, è eletto dall’Assemblea ordinaria per la durata di un triennio. Il Collegio dei Revisori può partecipare alle riunioni dell’Organo di Amministrazione e alle Assemblee, senza diritto di voto, redige la propria relazione annuale sul bilancio, preventivo e consuntivo, e su quanto verificato.
TITOLO XI – Esercizio sociale, bilancio e patrimonio
Art. 11.1. – L’esercizio sociale va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.
È compito dell’Organo di Amministrazione la predisposizione del programma di attività per l’esercizio futuro e la predisposizione del bilancio o rendiconto consuntivo dell’esercizio precedente.
Entro quattro mesi dalla fine dell’esercizio, il bilancio o rendiconto consuntivo deve essere presentato per la sua approvazione all’Assemblea ordinaria dei soci.
I documenti di bilancio sono redatti ai sensi del D.Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione.
Essi devono essere depositati presso la sede dell’Associazione entro i quindici giorni precedenti la seduta per poter essere consultati da ogni associato.
Art. 11.2. – Il patrimonio dell’Associazione è costituito dai beni da essa posseduti, da eventuali donazioni o acquisti di beni mobili ed immobili, da lasciti.
Le entrate effettive sono formate da:
a. quote e contributi annuali degli associati;
b. oblazioni e contributi di Enti e di privati;
c. interessi di somme e rendite in genere;
d. ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.
Art. 11.3. – Il fondo comune, costituito – a titolo esemplificativo e non esaustivo – da avanzi di gestione, fondi, riserve e tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo dall’Associazione, non è mai ripartibile fra gli associati durante la vita dell’associazione né all’atto del suo scioglimento, ai sensi della normativa vigente in materia di terzo settore.
Art. 11.4. – È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.
Eventuali avanzi di gestione dovranno essere obbligatoriamente reinvestiti a favore di attività istituzionali statutariamente previste.
TITOLO XII – Scioglimento e liquidazione
Art. 12.1. – L’eventuale scioglimento dell’Associazione potrà avvenire per delibera dell’Assemblea straordinaria, ai sensi dell’art. 7.4 del presente Statuto.
Art. 12.2. – In caso di scioglimento dell’Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell’Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, e salva destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del terzo settore, secondo quanto previsto dal D.Lgs. 117/2017.
TITOLO XIII – Disposizione finale
Art. 13.1. – Per quanto non previsto dal presente statuto valgono le norme vigenti in materia.
TITOLO XIV – Norme transitorie
Art. 14.1. – Le disposizioni del presente Statuto che presuppongono l’istituzione e l’operatività del RUNTS, ovvero l’adozione di successivi provvedimenti normativi, si applicheranno e produrranno effetti nel momento in cui, rispettivamente, il medesimo Registro verrà istituito e sarà operante ai sensi di legge ed i medesimi successivi provvedimenti attuativi saranno emanati ed entreranno in vigore.
Le clausole statutarie incompatibili o in contrasto con la disciplina del Codice del Terzo Settore debbono intendersi cessate nella loro efficacia a decorrere dall’entrata in vigore del RUNTS.
BAL’DANZA APS
Associazione Culturale
Sede legale: Via Salinguerra, 21 – 44121 – Ferrara
C.F. 93060120388 – P.IVA 01911590386
Email: segreteria@baldanza.eu
PEC: ass.baldanza@pec.it
Registro APS Regione Emilia Romagna n. 1917